Chi è esonerato dall’obbligo della fatturazione elettronica?
I contribuenti nel regime di vantaggio di cui all’art. 27 c. 1 e 2 del DL 98/2011;
i contribuenti nel regime forfetario di cui all’art. 1 c. 54-89 della L. 190/2014;
gli agricoltori in regime speciale (art. 34, c. 6 del Dpr 633/72);
tutte le imprese per le operazioni di cessione di beni e servizi nei confronti dei non residenti (ini questi casi la fatturazione elettronica è facoltativa).
Quali sono le sanzioni per chi non si adegua?
Non verrà applicata nessuna sanzione per chi non si adegua al nuovo processo di fatturazione elettronica e per i ritardi di trasmissione, a patto che tali ritardi non abbiamo effetti sulla liquidazione iva.
Verranno applicate sanzioni ridotte per:
I ritardi successivi al 1° luglio 2019, le sanzioni applicate saranno ridotte dell’80%
coloro che entro il termine di liquidazione del mese o del trimestre successivo emettano fattura elettronica,
committente/cessionario in caso di errata detrazione iva o sua regolarizzazione.
Quali sono le tempistiche di invio?
Il nuovo decreto fiscale offre la possibilità di inviare la fattura elettronica o cartacea entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione e non più nel giorno stesso. Questa semplificazione entra in vigore a partire dal 1° luglio 2019 e permette l’annotazione e la ricezione della fattura entro il 15 del mese successivo.
Per coloro che intendono avvalersi di questa opportunità, è necessario darne evidenza nel documento stesso, indicando la data in cui è avvenuta la cessione di beni o la corresponsione del corrispettivo.