L’Articolo 62 del D.L. n. 1 del 24/01/2012 riprende la Normativa Comunitaria (Direttiva 2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi delle transazioni commerciali. È ufficiale:
il provvedimento entrerà in vigore il 24 ottobre prossimo, introducendo elementi innovativi per chi commercializza prodotti agro-alimentari.
L’Articolo 62 del D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito nella Legge n°27 del 24 Marzo 2012, riprende la Normativa Comunitaria (Direttiva 2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi delle transazioni commerciali. Riteniamo di farvi cosa gradita riepilogando i contenuti dello stesso.
Il Comma 1 dell’Art.62 prevede che per la cessione dei prodotti agro-alimentari, pena la nullità, deve essere stipulato un contratto:
- • in forma scritta
- • che riporti la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di consegna e le modalità di pagamento.
La disposizione si applica ai nuovi contratti stipulati a decorrere dal 24/10/2012.
I contratti già in essere alla data del 24/10/2012 dovranno essere adeguati entro il 31/12/2012.
Il Comma 2 dell’Art.62 individua 5 “condotte sleali” (vietate), che in sintesi hanno la funzione di evitare “qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali gravose”.
Il Comma 3 dell’Art.62 stabilisce inoltre che i pagamenti di prodotti agro-alimentari devono essere effettuati:
- • entro 30 giorni, se si tratta di prodotti agro-alimentari deperibili;
- • entro 60 giorni, se si tratta di prodotti agro-alimentari non deperibili.
Il termine di pagamento decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
La percentuale degli interessi è maggiorata di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile.
Il cedente deve emettere fatture distinte per la cessione di prodotti agro-alimentari deperibili e prodotti agroalimentari non deperibili.