L’Agenzia delle entrate, preso atto delle difficoltà operative sollevate dai soggetti titolari di partita Iva e, al fine di consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico, ( provvedimento n. 2011/186218 del 21 dicembre 2011), ha posticipato al 31 gennaio 2012 il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a Euro 25.000, riferita al periodo d’imposta 2010 ( art. 21 D.L. 31 maggio 2010).
L’art. 21 del D.L. 78/2010 (attuato con provvedimento direttoriale del 22.12.2010), come noto, ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo almeno pari a euro 3.000. Nonostante il termine per il primo invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo almeno pari a euro 3.000 (per l’anno 2010 tale soglia è pari ad euro 25.000), di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010, fosse stato posticipato al 31 dicembre 2011, rimangono sul “tappeto” una serie di problemi operativi ed applicativi. Si pensi, per esempio, a quali dati trasmettere nei casi più diffusi di acquisti ripetuti da un medesimo fornitore o nei casi di cessione ad uno stesso cliente? Ed ancora quando è configurabile un contratto di compravendita, quando uno di somministrazione? Come comportarsi in caso di vendite con consegne ripartite?
Le motivazioni alla base della proroga, per le operazioni compiute nel periodo d’imposta 2010 come si legge nel provvedimento stesso, sono, ad ogni modo, soprattutto quelle di consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico che le aziende e gli operatori in genere devono eseguire per consentire l’inoltro delle informazioni richieste.
E’ bene precisare che rimangono immutate le altre caratteristiche dell’obbligo in esame. Quindi, in sede di prima applicazione dell’obbligo di comunicazione è bene ribadire che, per le operazioni relative all’anno d’imposta 2010, è prevista l’esclusione dalla comunicazione sia delle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di importo inferiore a 25.000 €, sia delle operazioni, di qualsiasi importo, per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura. Pertanto, per il periodo d’imposta 2010, la comunicazione da parte di tutti i soggetti obbligati è limitata alle sole operazioni per le quali è emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25.000 €.
E’ opportuno ricordare che sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta:
- • soggetti in regime di contabilità semplificata;
- • gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole;
- • i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale, ovvero identificati direttamente;
- • i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- • i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto;
- • i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Restano esclusi i contribuenti minimi, salvo il caso di cessazione dall’istituto nel corso del periodo d’imposta (C.M. n. 28/E/2011).
Va rilevato, infine, che rimane fermo (per ora), invece, il termine del 30 aprile, che varrà per le comunicazioni da effettuarsi nel 2012 e negli anni successivi.